stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 28 marzo 1895, n. 83

Che approva il testo unico della legge elettorale politica. (095U0083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1895 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  13-4-1895 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO I

per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù delle facoltà concedute al Nostro Governo dall'art. 14 della legge 11 luglio 1894 n. 286, di pubblicare un testo unico della legge elettorale politica;
Veduto il parere del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo

decretato e decretiamo: A testo unico della legge elettorale politica rimane approvato il seguente:

Art. 1



Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. Di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, né per l'uno, né per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto Reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re. I non italiani possono entrare nel novero degli elettori, solo ottenendo la naturalità per legge;

2. Di aver compiuto il ventunesimo anno d'età;

3. Di saper leggere e scrivere;

4. Di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.