stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 giugno 1892, n. 325

Circa le indennità d'arma, i soprassoldi e gli altri assegnamenti dovuti ai Corpi della R. Marina. (092U0325)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1892 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  1-7-1892 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alla legge che stabilisce gli stipendi, le indennità d'arma, i soprassoldi e gli altri assegnamenti dovuti ai Corpi della R. Marina, in data 5 luglio 1892 n. 853 (serie 3º), sono fatte le seguenti varianti:

Tabella C. Ridurre da lire 7200 a lire 6000, l'indennità di carica stabilita all'alinea a).

Coloro che già fruiscono l'indennità di cui sopra la conservano.

Ridurre da lire 3600 a lire 2400, l'indennità di carica stabilita all'alinea b) della predetta tabella C. Coloro che già fruiscono l'indennità di carica di cui sopra, la conservano.

Modificare l'alinea c) della stessa tabella così:

Comandante dell'Accademia navale, Ispettore dei Corpi e Stabilimenti marittimi, Presidente della Commissione per esperimenti di armi, Membri ordinari e straordinari del Consiglio superiore di Marina, Membri ordinari e straordinari del Comitato pei disegni delle Navi:

Se vice ammiraglio, lire 2400;

Se contrammiraglio o capitano di vascello, lire 1500.

Coloro che già fruiscono indennità maggiore la conservano.

Ridurre a lire 500, l'indennità annua assegnata all'alinea i) per i professori titolari militari.

Coloro che fruiscono in atto d'indennità maggiore la conservano.

Togliere l'alinea l).

Alle annotazioni segnate a piedi della tabella C, sostituire le seguenti:

L'ufficiale che, essendo professore titolare in una Scuola militare, venga incaricato di un secondo insegnamento nella stessa o presso altra Scuola militare, non riceve per questo secondo incarico alcun altro soprassoldo speciale d'insegnamento.

L'ufficiale che, essendo addetto ad una Scuola militare per il servizio di governo o di amministrazione, per cui riceve un soprassoldo speciale, venga in pari tempo incaricato di un insegnamento, non riceve per questo secondo incarico il soprassoldo d'insegnamento.

La presente legge andrà in vigore il 1° luglio 1892.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 30 giugno 1892.

UMBERTO.

S. De Saint Bon.

Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.