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LEGGE 16 giugno 1892, n. 261

Sui conciliatori. (092U0261)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1893
Il presente Regio Decreto è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con un numero di inserzione in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno "161".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1893 al: 15-12-2009
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Art. 1



In ogni Comune vi ha un conciliatore.

Nei Comuni divisi in mandamenti, vi sarà un conciliatore per ciascun mandamento.

Nei Comuni divisi in borgate o frazioni o in quartieri, a norma degli articoli 135 e 136 della legge comunale e provinciale, potranno essere stabiliti per Decreto Reale uffici distinti di conciliazione.

A ciascun ufficio di conciliazione è di regola addetto un vice-conciliatore; e possono esservi addetti più vice-conciliatori ove il bisogno lo esiga.