stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 20 dicembre 1891, n. 738

Che stabilisce la somma da versarsi per diritti di diploma di abilitazione agli insegnamenti nelle scuole secondarie classiche e tecniche e nelle normali. (091U0738)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1892 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  31-1-1892 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 8 luglio 1888, col quale si approva il regolamento per gli esami di abilitazione ad insegnamenti nelle scuole secondarie classiche e tecniche e nelle normali;

Veduto che, in riguardo ai servigi resi dallo Stato nello esame e nella valutazione dei titoli e nella concessione del diploma, anche il diploma d'abilitazione per titoli deve essere assoggettato al pagamento di una tassa;

Veduto che, intanto, per questi diplomi di abilitazione sovra titoli, deve applicarsi la medesima tassa di lire sei per diritti di diploma a favore dell'erario, prescritta dallo art. 29 del citato regolamento 8 luglio 1888;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per il diploma di abilitazione, sia definitivo sia temporaneo, conseguito per titoli, agli insegnamenti nelle scuole secondarie classiche e tecniche e nelle normali, il richiedente dovrà versare a favore dell'erario, la somma di lire sei prescritta per diritti di diploma dal regolamento approvato col Nostro decreto 8 luglio 1888.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1891.

UMBERTO.

P. Villari.

Visto, il Guardasigilli: B. Chimirri.