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REGIO DECRETO 29 novembre 1891, n. 713

Che modifica il regolamento per la pesca fluviale e lacuale. (091U0713)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1892 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  24-1-1892 al: 3-2-1894
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Art. 1


UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 2 della legge sulla pesca del 4 marzo 1877 n. 3706 (serie 2ª);

Visto il Regio decreto 15 maggio 1884 n. 2449 (serie 3ª) che approva il regolamento di pesca fluviale e lacuale;

Veduti i pareri dei corpi locali, di cui al predetto articolo 2 della legge;

Udito l'avviso della Commissione consultiva della pesca, del Consiglio superiore dei Lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai commi 3° e 4° dell'articolo 31 del regolamento di pesca fluviale e lacuale, approvato con R. decreto 15 maggio 1884 numero 2449 (serie 3ª) sono sostituiti i seguenti commi:

«Nel detto lago la pesca con la rete bedina è vietata nell'epoca summentovata.

«Questa rete non potrà mai avere una superficie maggiore di 1500 metri, né una lunghezza superiore ai 100 metri; misure che non potranno essere superate nemmeno coll'unione di due o più bedine».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1891.

UMBERTO.

Chimirri.

Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.