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REGIO DECRETO 21 dicembre 1890, n. 7342

Che autorizza il comune di Villamassargia (Cagliari) ad esigere un dazio di consumo sui generi specificati nella unita tariffa. (090U7342)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-1-1891 al: 15-12-2010
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;
Vedute le deliberazioni 15 giugno e 5 ottobre 1890, colle quali il Consiglio comunale di Villamassargia, in provincia di Cagliari, adottò un dazio di consumo sulle palle, sui pallini e sulle migliarole da caccia, sulle terraglie, cristallerie e vetrerie, articoli non contemplati dall'articolo 13 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, né dall'art. 6 del legislativo decreto 28 giugno 1866, n. 3018;
Veduto il parere emesso dalla Camera di commercio ed arti di Cagliari il 21 luglio 1890;
Udito il Consiglio di Stato;

Veduto

l'art. 11 dell'allegato L alla legge 11 agosto 1870, n. 5784; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il comune di Villamassargia è autorizzato ad esigere un dazio di consumo sulle palle, sui pallini e sulle migliarole da caccia, sulle terraglie, vetrerie e cristallerie in conformità della qui unita tariffa, vista, d'ordine Nostro, dal Segretario di Stato, Ministro per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1890.

UMBERTO.

Grimaldi.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.