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LEGGE 17 luglio 1890, n. 6955

Che autorizza il governo del Re a concedere l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno a un Istituto privato. (090U6955)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/08/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  2-8-1890 al: 27-6-1896
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Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato a concedere l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno a un Istituto privato che sia regolarmente costituito sotto la forma di Società anonima nazionale secondo le prescrizioni del vigente Codice di commercio.