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LEGGE 25 dicembre 1889, n. 6570

Sulla proroga del corso legale in biglietti degli Istituti d'emissione. (089U6570)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1890 al: 15-12-2009
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Art. 1



Sotto l'adempimento di tutte le condizioni prescritte dalle vigenti leggi, il Governo potrà stabilire che la facoltà dell'emissione di biglietti di Banca pagabili a vista ed al portatore, consentita fino al 31 dicembre 1889, alla Banca Nazionale, nel Regno d'Italia, al Banco di Napoli, alla Banca Nazionale Toscana, alla Banca Romana, al Banco di Sicilia ed alla Banca Toscana di Credito per le industrie e il commercio d'Italia, sia prorogata fino a che non venga diversamente provveduto per legge, senza che la proroga possa oltrepassare il giugno dell'anno 1891.