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REGIO DECRETO 29 dicembre 1889, n. 6569

Che alle disposizioni contenute negli articoli 6, 12, 13, 16, 19, 21, 26, 31, 62 e 70 del regolamento per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati ne sostituisce degli altri. (089U6569)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-1-1890 al: 15-12-2010
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le leggi 10 giugno 1888, n. 5458 (serie 2ª) e 11 luglio 1889, n. 6214 (serie 3ª);
Visto il regolamento per l'applicazione della imposta sui fabbricati approvato con R. decreto del 24 agosto 1877, n. 4024;
Visto il R. decreto 3 agosto 1888, n. 5613 (serie 3ª);
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;
Udito il Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo I.
Agli articoli 6, 12, 13, 16, 19, 21, 26, 31, 62 e 70 del regolamento per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati sono sostituiti i seguenti:
Art. 6.
Compilate le schede, ed entro il mese di gennaio 1890, l'agente delle imposte le invia al sindaco, il quale ne dà ricevuta mediante restituzione dello stampato analogo munito di sua firma e portante indicazione della data della ricezione.
Il sindaco, ricevute le schede, notificherà al pubblico con manifesto, da restare affisso all'albo pretorio per venti giorni sussecutivi, che le schede stesse sono depositate nell'ufficio comunale, e che i possessori di fabbricati sono invitati a ritirarle.
I possessori che non trovino la propria scheda fra quelle depositate nell'ufficio comunale debbono farne richiesta al sindaco il quale ne avverte l'agente delle imposte.

L'agente

provvede nel caso che siavi stata omissione o dimenticanza per parte sua, e in ogni caso trasmette al sindaco delle schede in bianco per porle a disposizione dei richiedenti. La notificazione dovrà essere fatta entro cinque giorni dall'avvenuto deposito delle schede.

Art. 1

Art. 12.

I possessori inscrivono nella scheda i fabbricati non permanentemente esenti che l'agente avesse omessi, e i dati che mancassero, indicando le variazioni che credono di loro interesse e aggiungono il reddito separatamente per ciascun fabbricato.

Se i fabbricati sono soltanto in parte affittati, i possessori distinguono nella scheda i piani e i vani affittati da quelli non affittati, e ne dichiarano separatamente il reddito.

Art. 13.

Se i fabbricati sono affittati, il reddito da dichiararsi è quello risultante dagli affitti in corso al momento della denuncia.

Per altro se la pigione è minore di quella che si attribuirebbe al fabbricato in confronto degli affitti in corso per altri fabbricati in simili condizioni, il reddito da dichiararsi è quello di cui il fabbricato sia suscettivo; della qual circostanza il dichiarante fa cenno nella colonna delle osservazioni.

La dichiarazione firmata dal locatore e dal conduttore, nel caso contemplato dall'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6214 (serie 3ª) dovrà contenere la descrizione dell'edifizio o della parte di esso locata, e indicare il relativo canone di affitto.

Art. 16.

Trattandosi di fabbricati pei quali nel gennaio 1890, non scada il periodo d'esenzione temporanea, il possessore ne farà menzione nella scheda e indicherà, quanto ai fabbricati nuovi, il tempo da che furono resi abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, e quanto agli altri, il titolo, la decorrenza e la durata dell'esenzione medesima.

Art. 19.

Le schede devono esser consegnate, entro il mese di marzo 1890 all'agente, pei fabbricati posti nei comuni capoluoghi di agenzia, e al sindaco pei fabbricati posti negli altri comuni.

Art. 21.

L'agente, ricevute le dichiarazioni dei possessori, procede alle seguenti operazioni:

a) riscontra se siano fondate le variazioni che avesse fatte il possessore sulla scheda, tanto nella intestazione nominativa, quanto nella descrizione dei fabbricati, nonché se abbia distinti i piani e i vani affittati da quelli non affittati; e procede alle opportune rettificazioni, ove d'uopo, in concorso degli interessati;

b) verifica se i fabbricati che il possessore avesse qualificati come rurali o esenti per altro titolo, siano effettivamente o interamente tali;

c) accerta se la qualificazione d'opifizio che il possessore avesse data al fabbricato sia bene applicata;

d) esamina i redditi dichiarati dai possessori, aggiungendo gli omessi, e rettificando gli inesatti così per gli stabili affittati, come per i non affittati, compresi quelli indicati negli articoli 18 della legge 26 gennaio 1865 e 9 della legge 11 agosto 1870, e 8 della legge 11 luglio 1889, e negli articoli 17 e 18 del presente regolamento.

e) determina per le nuove costruzioni e per le altre temporaneamente esenti, il tempo da cui dovranno essere assoggettate alla imposta;

t) fa, d'ufficio, la dichiarazione per quei possessori che non la fecero nel tempo prefisso;

g) ordina alfabeticamente e numera progressivamente per ciascun comune le dichiarazioni fatte dai possessori o d'ufficio.

Art. 26.

Rivedute le dichiarazioni a termini dell'art. 21, l'agente delle imposte forma per ciascun comune una tabella nella quale si noteranno per ogni possessore i fabbricati e i redditi denunziati, confermati, rettificati, iscritti d'ufficio o concordati.

Questa tabella è dall'agente trasmessa al sindaco non più tardi del 1° settembre 1890 con nota missiva in doppio esemplare, uno dei quali deve essergli restituito firmato dal sindaco coll'indicazione della data in cui gli pervenne.

La tabella è pubblicata, mediante deposito, nell'ufficio comunale per il corso di trenta giorni e con manifesto del sindaco che indica il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono esaminarla.

Art. 31.

Per l'applicazione della imposta sui fabbricati hanno competenza le Commissioni instituite per l'imposta di ricchezza mobile con l'aggiunta, nelle Commissioni di prima istanza, di due commissari effettivi e di uno supplente, e nelle Commissioni provinciali di due ingegneri, nominati uno dal Governo e l'altro dal Consiglio provinciale.

Nella sessione di primavera dell'anno 1890 le rappresentanze consorziali ed i Consigli dei comuni isolati procederanno alla nomina dei commissari aggiunti di cui al precedente paragrafo, ai termini dell'art. 42 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª), testo unico, e degli articoli 6 e seguenti del relativo regolamento.

Art. 62.

Quando il reddito lordo di un fabbricato aumenti non meno del terzo, per cause con effetto continuativo, deve esserne fatta dichiarazione entro l'anno in cui l'aumento si è verificato.

Quando invece il reddito diminuisca non meno del terzo, per cause parimenti con effetto continuativo, il contribuente può farne dichiarazione nel termine fissato dal paragrafo precedente.

Nell'uno e nell'altro caso, come altresì in quello contemplato nell'art. 60, si procede nei modi ordinari all'accertamento del reddito aumentato o diminuito, per inscriverlo nel registro catastale, e per tenerne quindi conto nel ruolo dell'anno successivo a quello in cui ebbe luogo l'aumento o la diminuzione.

Art. 70.

Salvo il disposto dell'articolo 12 della legge 11 luglio 1889, n. 6214 (serie 3ª), l'applicazione delle sopratasse per omessa od inesatta dichiarazione si fa con le norme della legge 23 giugno 1873, n.1444 (serie 2ª) e del decreto 31 agosto 1873, n. 1566 (serie 2ª).

Con le stesse norme si applica la sopratassa per mancata documentazione della scheda di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1889.

L'applicazione delle pene pecuniarie di cui all'art. 7 della legge precitata del 23 giugno 1873, sarà fatta dalla autorità giudiziaria, e la riscossione sarà effettuata a cura dei ricevitori del registro nei modi stabiliti per lo pene pecuniarie.