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REGIO DECRETO 1 dicembre 1889, n. 6550

Che sospende la importazione ed il transito di diverse materie dai territori comunali di Briga e Tenda negli altri della provincia di Cuneo. (089U6550)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-1-1890 al: 15-12-2010
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi antifillosseriche approvato con Regio decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3ª);
Sentita la commissione di viticoltura ed enologia della provincia di Cuneo;
Visto il voto emesso dalla Deputazione provinciale di Cuneo nell'adunanza del 18 novembre 1889;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli Affari dell'Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È sospesa la importazione ed il transito dai territori comunali di Briga e Tenda negli altri della provincia di Cuneo, delle materie indicate alle lettere a, b, c del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3ª).