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REGIO DECRETO 25 novembre 1888, n. 5829

Concernente l'ammissione agli impieghi di 1ª categoria nel Ministero dell'Interno. (088U5829)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-1-1889 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti i Regi decreti del 20 giugno 1871, N. 323 e 324, modificati dai successivi Regi decreti 6 giugno 1872, N. 867; 7 luglio 1878, N. 4453; 14 maggio 1882, N. 772 (Serie 3ª), e 28 gennaio 1886, N. 2654;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nessuno può essere ammesso agli impieghi di 1ª categoria, se non previo concorso scritto ed orale.

Il concorso sarà ogni volta aperto per quel determinato numero di posti che si rendessero vacanti.