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REGIO DECRETO 29 settembre 1888, n. 5718

Che ammette gl'ingegneri e gli aiutanti ingegneri straordinari al concorso d'ingegnere di 4ª classe nel personale tecnico di finanza. (088U5718)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/11/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-11-1888 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 luglio 1882, N. 1040 (Serie 3ª);

Visto il Nostro decreto 15 luglio 1888, N. 5565 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unica.

Gli Ingegneri e gli aiutanti ingegneri, che si trovino attualmente in servizio straordinario alla dipendenza del Ministero delle Finanze e di quello dei Lavori Pubblici, potranno essere ammessi al prossimo esame di concorso ai posti d'ingegnere di 4ª classe nel personale tecnico di finanza a condizione che non abbiano superato il quarantesimo anno di età.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 29 settembre 1888.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.