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REGIO DECRETO 13 maggio 1888, n. 5413

Col quale sono introdotte delle aggiunte al vigente regolamento del personale delle dogane. (088U5413)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-6-1888 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuto

che, essendosi coll'articolo 63 del regolamento annesso al suddetto regio decreto provveduto in riconferma delle precedenti disposizioni, allo eventuale passaggio, nell'interesse del servizio, degli ispettori e sotto ispettori della guardia di finanza a posti di lª e 2ª categoria nelle dogane, torna opportuno riaffermare, pure in conformità degli ordinamenti sempre finora mantenuti e nei limiti stabiliti dagli stessi, l'uguale principio per luogotenenti e i sottotenenti delle guardie di finanza; Sulla proposta del Nostro ministro delle finanze ed interim del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

All'articolo 63 del regolamento sul personale delle dogane, approvato con regio decreto 17 novembre 1887, n. 5073 (serie 3ª), va aggiunto il seguente capoverso:

«I luogotenenti e i sottotenenti della guardia di finanza potranno essere assunti ai posti di 2ª categoria nelle dogane».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1888.

UMBERTO

A. Magliani.

V. Il Guardasigilli. G. Zanardelli.