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REGIO DECRETO 1 marzo 1888, n. 5260

Che abroga l'articolo 2 del Regio decreto n. 4639 (Serie 3ª), e sostituisce con un altro l'art. 12 del R. decreto num. 887, concernenti entrambi l'avanzamento dei capi e sotto capi macchinisti delle Regie navi. (088U5260)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-4-1888 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1878, n. 4610 (Serie 2ª);

Visti i RR. decreti 25 settembre 1862, num. 887 e 16 giugno 1887, n. 4639 (Serie 3ª);

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 2 del citato R. decreto 16 giugno 1887 è abrogato;

L'art. 12 dell'altro R. decreto 25 settembre 1862 è sostituito dal seguente:

I capi macchinisti di 2ª classe saranno tratti due terzi per anzianità ed un terzo a scelta dai sotto capi macchinisti che abbiano servito due anni in tale grado, dei quali almeno diciotto mesi a bordo di Regie navi in armamento.

I sotto capi macchinisti saranno tratti dai macchinisti di 1ª classe che abbiano servito in questo grado almeno due anni sulle navi dello Stato in armamento.

L'avanzamento avrà luogo nella misura di un quarto per anzianità, previo accertamento dell'idoneità per parte del Consiglio superiore di marina, e per tre quarti mediante esame di concorso in base ai programmi annessi al Regio decreto 16 giugno 1887.

Per le promozioni saranno fatti quattro turni: i tre primi spetteranno ai candidati del concorso e il quarto a quelli dell'anzianità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1888.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.