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REGIO DECRETO 25 dicembre 1887, n. 5159

Che autorizza la vendita di beni dello Stato ed approva due contratti di compra-vendita. (087U5159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1888
La Tabella annessa al provvedimento è stata pubblicata nel SO relativo alla GU n. 17 del 21-01-1888.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  5-2-1888 al: 9-2-2011
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro;

Vista la tabella dei beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di 185 articoli, del complessivo valore di stima di lire 10,714 83.

Visto l'articolo 13, secondo alinea, del testo unico della legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, sancito col Regio decreto 17 febbraio 1884, num. 2016 (Serie 3ª);

Ritenuto che l'alienazione dei suddetti beni mentre torna utile all'erario non pregiudica affatto l'interesse pubblico né i diritti dei terzi;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, e che ascendono al complessivo valore di stima di lire diecimilasettecentoquattordici e centesimi ottantatre (L. 10,714 83).

L'alienazione si farà con le norme stabilite dal R. decreto 30 maggio 1875, n. 2560 (Serie 2ª).