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REGIO DECRETO 8 gennaio 1888, n. 5166

Che approva l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge sul Credito agrario del 23 gennaio 1887, numero 4276 (Serie 3ª). (088U5166)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-2-1888 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 43 della legge 23 gennaio 1887 n. 4276 (serie 3ª) sull'ordinamento del Credito Agrario;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio, di accordo col Ministro delle Finanze interim del Tesoro.

Udito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico. È approvato l'annesso Regolamento Generale per l'esecuzione della legge sul Credito Agrario del 23 gennaio 1887 n. 4276 (serie 3ª), visto d'ordine Nostro dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1888.

UMBERTO.

B. Grimaldi.
A. Magliani.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.