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REGIO DECRETO 25 dicembre 1887, n. 5125

Che stabilisce le discipline per l'applicazione della tassa alla produzione dell'acido acetico puro ed alla rettificazione dell'acido impuro. (087U5125)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  1-1-1888 al: 23-11-1921
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Udito

il Consiglio Superiore dell'Industria, del Commercio e il Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Chiunque intende produrre acido acetico puro o rettificare acido impuro (piro legnoso) deve, almeno un mese prima d'intraprendere qualsiasi operazione, farne la dichiarazione all'Intendenza di finanza della provincia.

La dichiarazione dev'essere presentata in doppio originale senza cancellature, od abrasioni, dev'essere corredata dal piano dell'opificio e contenere le seguenti indicazioni:

a) la qualità dell'industria, cioè se di produzione ovvero di produzione e rettificazione, oppure di semplice rettificazione;

b) il casato, il nome ed il domicilio della persona o della ditta che intende esercitare l'industria;

c) la precisa ubicazione dell'opificio;

d) la descrizione dei locali componenti l'opificio medesimo e l'uso cui ciascuno di essi è destinato;

e) il numero e la capacità degli apparecchi e dei vasi e la qualità e la potenza delle macchine di ogni sorta, indicando con precisione il locale in cui trovasi ciascun apparecchio, vaso e macchina;

f) le materie prime da impiegarsi ed il sistema da seguire per ottenere il prodotto.

L'Intendenza di finanza, ricevuta la dichiarazione, ne munisce entrambi gli originali dell'indicazione del giorno in cui furono presentati e del bollo d'ufficio; restituisce poscia uno degli originali alla parte, la quale ha l'obbligo di conservarlo nell'opificio e di esibirlo ad ogni richiesta degli agenti governativi, e trasmette l'altro originale al capo della sezione tecnica.