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LEGGE 22 dicembre 1887, n. 5112

Che stabilisce i provvedimenti da adottarsi in favore dei danneggiati dal terremoto nella provincia di Cosenza. (087U5112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-1-1888 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

È autorizzata la spesa di lire 300,000 per sussidio ai danneggiati dal terremoto dal 2 al 3 dicembre 1887 nei comuni della provincia di Cosenza.

Questa somma sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1887-88 instituendosi un capitolo apposito.