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REGIO DECRETO 8 dicembre 1887, n. 5104

Che modifica le disposizioni per l'avanzamento dei ragionieri-geometri del Genio (087U5104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-1-1888 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 10 luglio 1887, n. 4740 (Serie 3ª), che modifica le norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri di artiglieria e dei ragionieri geometri del Genio;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni dell'articolo 7 del succitato R. decreto, in quanto si riferiscono al personale dei ragionieri geometri del Genio, sono sostituiti dalle seguenti:

I posti vacanti nel grado di ragioniere-geometra principale di 3ª classe del genio sono conferiti per 2/3 ad anzianità e per un terzo a scelta ai ragionieri-geometri che contino almeno due anni di grado;

Le promozioni verranno regolate in modo che, di ogni tre posti vacanti, il primo ed il terzo siano dovuti alla anzianità ed il secondo alla scelta;

I ragionieri-geometri del Genio che hanno subito prima d'ora con esito favorevole l'esame di promozione al grado di ragioniere-geometra principale di 3ª classe conservano il diritto di coprire le prime vacanze che si verificheranno in tale grado.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1887.

UMBERTO.

Bertolè Viale.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.