stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 2 ottobre 1887, n. 4994

Che modifica l'articolo 59 del regolamento per l'esercizio delle strade ferrate costituenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula. (087U4994)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  10-11-1887 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 23 del Contratto per la rete Mediterranea, 26 di quello per la rete Adriatica e 20 di quello per la rete Sicula, approvati con la legge del 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª);
Visto l'articolo 59 del regolamento per l'esercizio delle strade ferrate costituenti le suddette reti, approvato coi R. decreto del 17 gennaio 1886, n. 3704 (Serie 3ª);
Visti i pareri emessi dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, dalla Corte dei Conti e dal Consiglio di Stato sul regolamento predetto;
Ritenuta la convenienza di assegnare nel primo biennio di esercizio alla Cassa per gli aumenti patrimoniali, anziché al fondo per provvedere ai danni cagionati alle strade da forza maggiore, l'avanzo delle somme prelevate dai prodotti lordi iniziali dopo pagati i corrispettivi alle Società e fatti i versamenti ai fondi di riserva;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 59 del regolamento per l'esercizio delle strade ferrate costituenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, approvato col R. decreto del 17 gennaio 1886, n. 3704 (Serie 3ª), è sostituito dal seguente:

«Articolo 59. L'eventuale avanzo delle somme prelevate dai prodotti lordi iniziali, che resultasse dopo pagati i corrispettivi alle Società e fatti i versamenti ai fondi di riserva, a termini dell'art. 23 del Contratto per la rete Mediterranea, 26 di quello per la rete Adriatica e 20 di quello per la rete Sicula, sarà dal Regio Ispettorato ripartito tra i vari fondi e la Cassa per gli aumenti patrimoniali, a seconda dei relativi bisogni.»

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 2 ottobre 1887.

UMBERTO.

G. Saracco.

Visto, il Guardasigilli: Zanardelli.