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REGIO DECRETO 9 settembre 1887, n. 4945

Che costituisce il Comune di Serbariu in sezione elettorale autonoma. (087U4945)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-10-1887 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Serbariu per la sua separazione dalla sezione elettorale di Santadi e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'art. 48 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Serbariu, il quale ha 71 elettori politici, trovasi in condizioni di viabilità tali da rendere difficile l'esercizio del diritto elettorale agli elettori del comune, giacché per recarsi al capoluogo dell'attuale sezione devono percorre una strada di 38 chilometri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Serbariu è separato dalla sezione elettorale di Santadi ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Cagliari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 settembre 1887.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.