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REGIO DECRETO 4 settembre 1887, n. 4937

Concernente l'istituzione dell'ufficio sanitario del Ministero dell'interno ed il personale che può aspirare agli impieghi del medesimo. (087U4937)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-10-1887 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Reali decreti del 20 giugno 1871, n. 323 e 324 (Serie 2ª);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Agli impieghi di 1ª categoria dell'Ufficio Sanitario del Ministero dell'Interno possono aspirare:

1) Coloro che hanno i requisiti richiesti dai n. 1 e 2 dell'articolo 2° del Regio decreto 20 giugno 1871, n. 324;

2) Coloro che abbiano ottenuto laurea nelle scienze mediche o nella ingegneria od architettura civile in una delle Università del Regno.