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REGIO DECRETO 31 luglio 1887, n. 4816

Che autorizza il comune di Lodi Chiosi ad applicare la legge pel miglioramento delle condizioni igieniche. (087U4816)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-9-1887 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduta la domanda con la quale il sindaco di Lodi e Chiosi (Milano) in relazione a conforme deliberazione del Consiglio comunale in data 13 dicembre 1885, chiede che a sensi dell'art. 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª), il comune sia autorizzato ad applicare, pel miglioramento delle condizioni igieniche della città, le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 della citata legge;

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Lodi e Chiosi (Milano) in data 13 dicembre 1885;

Veduto il parere emesso addì 29 ottobre 1886 dalla Deputazione provinciale di Milano, in omaggio al disposto dell'art. 19 del regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003 (Serie 3ª);

Veduto il parere della Commissione tecnica istituita con R. decreto 13 novembre 1885, n. 3536;

Visti gli articoli 18 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892 (Serie 3ª), e 19 del regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003 (Serie 3ª);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Lodi Chiosi (Milano) è autorizzato ad applicare le disposizioni degli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 luglio 1887.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.