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REGIO DECRETO 10 luglio 1887, n. 4741

Che Modifica alcuni articoli del R. decreto 3 luglio 1885 per l'ammissione e l'avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria e genio. (087U4741)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-8-1887 al: 1-7-1901
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 3 luglio 1885 che stabilisce nuove norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria e genio;
Vista la legge 23 giugno 1887 portante modificazioni alla legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli articoli 3, 5 e 10 del succitato R. decreto 3 luglio 1885, sono sostituiti i seguenti:

Art. 3. I posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe sono dati al concorso ai capi armaiuoli dell'esercito, ai capi e sottocapi operai degli stabilimenti governativi o privati, ma di preferenza a quelli militari, e saranno aggiudicati ai concorrenti per merito d'esame, tenendo però conto della specialità del servizio a cui si deve provvedere.

«Le condizioni del concorso saranno ad ogni evenienza stabilite dal Ministero della Guerra.»

«Art. 5. In ogni anno saranno compilate le liste di proposizione ad avanzamento per il personale tecnico delle due armi, secondo norme speciali da stabilirsi dal Ministero.»

Art. 10. I posti di capotecnico principale di 1ª classe sono dati a scelta ai capitecnici principali di 2ª classe che contino 3 anni di grado.

Negli altri gradi, le promozioni dall'una all'altra classe sono concesse per anzianità a quelli della classe immediatamente, inferiore.

«Però i capitecnici di 3ª classe non potranno far passaggio alla 2ª classe se non contino almeno un anno di grado.»