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REGIO DECRETO 7 aprile 1887, n. 4459

Col quale il comune di Campobasso è autorizzato ad applicare gli articoli 12, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª). (087U4459)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/05/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-5-1887 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduta la domanda, con la quale il sindaco di Campobasso in relazione a conforme deliberazione del Consiglio comunale in data 25 ottobre 1886 chiede che, à sensi dell'art. 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª), il comune sia autorizzato ad applicare al miglioramento igienico di quella città le disposizioni contenute negli articoli 12, 16 e 17 della succitata legge;

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Campobasso in data 25 ottobre 1886;

Veduto il parere emesso addì 26 febbraio 1887 della Deputazione provinciale di Campobasso in omaggio al disposto dell'art. 19 del regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003;

Veduti gli articoli 18 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892 (Serie 3ª), e 19 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 12 marzo 1885, numero 3003 (Serie 3ª);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Campobasso è autorizzato ad applicare gli articoli 12, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1887.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.