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REGIO DECRETO 17 marzo 1887, n. 4410

Che costituisce il comune di Pramaggiore in sezione autonoma del 2ª collegio elettorale di Venezia. (087U4410)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-4-1887 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Pramaggiore per la sua separazione dalla sezione elettorale di Portogruaro e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elettorali approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, numero 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Pramaggiore ha 115 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pramaggiore è separato della sezione elettorale di Portogruaro ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Venezia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1887.

UMBERTO.

Depretis.

Visto, Il Guardasigilli: Tajani.