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REGIO DECRETO 27 febbraio 1887, n. 4374

Col quale sono istituiti Comandi di difesa locale marittima nelle piazze forti marittime alla cui difesa deve concorrere la Regia Marina, nonchè in quegli altri porti o rade lungo il litorale del Regno per i quali sarà giudicato conveniente, (087U4374)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-4-1887 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto la legge 3 luglio 1881;
Visto il R. decreto 2 gennaio 1887, che istituisce la categoria cannonieri e torpedinieri per la difesa marittima locale;
Visto il R. decreto 16 gennaio 1887 che istituisce le stazioni per le torpediniere lungo le coste del Regno.
Sentita la necessità di provvedere alla destinazione del personale abbisognevole nelle località ove si raccoglie il materiale di guerra per la difesa marittima;
Udito il parere del Consiglio superiore di Marina;

Sulla

proposta del Nostro Ministro della Marina, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nelle piazze forti marittime alla cui difesa deve concorrere la Regia Marina, nonché in quegli altri porti o rade lungo il litorale del Regno per i quali sarà giudicato conveniente, sono istituiti dei Comandi di difesa locale marittima.

Ad essi è affidato il servizio relativo alla difesa locale marittima fissa e mobile.

Detti Comandi verranno designati volta per volta col Nostro decreto man mano che l'ordinamento della difesa locale marittima nei vari punti avrà raggiunto un conveniente sviluppo.