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LEGGE 23 gennaio 1887, n. 4276

Riguardante l'ordinamento del credito agrario. (087U4276)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-2-1887 al: 15-12-2009
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Art. 1



A guarentigia dei prestiti concessi ai proprietari o conduttori di fondi rustici, dagli Istituti esercenti il credito agrario, può essere costituito un privilegio speciale sopra i frutti raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici, e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo affidato, od a fornire il fondo medesimo.

Lo stesso privilegio può essere costituito a guarentigia dei prestiti concessi dagli Istituti di credito agrario ai mezzaiuoli o coloni parziarii che abbiano fornito il bestiame occorrente per coltivare e concimare il fondo, il capitale della invernata e gli istrumenti necessarii alla coltivazione del fondo stesso a norma dell'articolo 1655 del Codice civile. Questo privilegio però è esercitabile, quanto ai frutti ed alle derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici, ed ai frutti raccolti nell'anno, solamente sulla parte che spetta al mezzaiuolo, non mai su quella appartenente al proprietario.

Nessun privilegio può costituirsi per gli imprestiti fatti ai mezzaiuoli, che non abbiano portato nel fondo il bestiame e i capitali di che nel rammentato articolo 1655. Soltanto nel caso in cui i proprietari associati ai mezzaiuoli abbiano fatto l'imprestito in comune, allora può costituirsi in garanzia del medesimo il privilegio in discorso.