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REGIO DECRETO 27 ottobre 1886, n. 4230

Che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri esistente nella città di Arezzo. (086U4230)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  15-1-1887 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1861, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge stessa;
Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (Serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, conforme al parere del Comitato delle armi di artiglieria e genio, espresso nella deliberazione n. 1158 del 4 ottobre 1886. Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri esistente nella città di Arezzo vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 27 ottobre 1886.

UMBERTO.

Ricotti.

Visto, Il Guardasigilli: Tajani.