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REGIO DECRETO 10 agosto 1886, n. 4083

Che istituisce presso il Ministero della Istruzione Pubblica una Commissione consultiva per esaminare le controversie tra i Consigli scolastici e i Comuni o i maestri. (086U4083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-10-1886 al: 16-10-1888
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 333, 334 e 335 della legge 13 novembre 1859, n. 3725;

Visti gli articoli 11 e 12 del testo unico delle leggi 9 luglio 1876, n. 3250, e 1° marzo 1885, n. 2986, approvato con R. decreto del 19 aprile 1885, n. 3099;

Visti gli articoli 39 e seguenti del regolamento in esecuzione della legge 19 aprile suddetta, approvato con Nostro decreto 11 ottobre 1885, n. 3496;

Per la risoluzione dei ricorsi al Ministero della Pubblica Istruzione tanto dei maestri elementari contro le decisioni prese a loro danno dai Consigli provinciali scolastici, quanto dei Comuni che si appellano dalle deliberazioni dei Consigli scolastici;

E per l'applicazione delle disposizioni legislative sul procedimento contro i maestri incolpati di negligenza abituale, di trasgressione dei doveri che loro sono imposti dalla legge e dai regolamenti scolastici, o di fatti per i quali sieno gravemente compromesse la loro riputazione e la loro moralità;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. È istituita presso il Ministero della Pubblica Istruzione una Commissione consultiva, alla quale è deferito l'esame delle controversie tra i Consigli scolastici e i Comuni o i maestri.

2. La detta Commissione è composta di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte di cassazione di Roma, di un funzionario del Ministero dell'Interno, designato ciascuno dal capo dell'Amministrazione da cui dipende del capo della divisione per l'istruzione primaria e popolare, del R. provveditore agli studi per la provincia di Roma e di un segretario che avrà voto deliberativo.

Essa è presieduta dal ministro ed in sua assenza da quello dei membri presenti che è superiore agli altri per categoria e per grado.

3. I componenti la Commissione son tutti nominati con decreto Reale sulla proposta del Nostro Ministro per la Pubblica Istruzione.

4. Gli atti di ricorso saranno rimessi alla Commissione dal presidente del Consiglio scolastico, al quale il ricorrente li dovrà direttamente inviare.

5. La Commissione, al cui esame sarà sottoposto il ricorso, potrà, per mezzo del suo presidente, richiedere gli atti che mancano, o respingerlo al Consiglio scolastico perché supplisca ai difetti dell'informazione.

6. Quando il presidente non designi alcuno dei commissari, sarà, caso per caso, relatore dei ricorsi il segretario.

La Commissione udita e discussa la relazione, comunicherà, per mezzo del segretario, la presa deliberazione al Ministro, il quale farà conoscere la sua risoluzione al Consiglio scolastico perché ne informi le parti.

7. In caso di ricorso al Re, la Commissione, per mezzo del segretario, proporrà al Ministero la relazione da essere inviata al Consiglio di Stato.

8. Dato che abbia la sezione speciale del Consiglio di Stato il suo parere, la Commissione proporrà al Ministero di accettarlo, o di rinviare la questione al Consiglio stesso affinchè l'esamini a sezioni riunite.

9. In conformità del parere del Consiglio di Stato, dato a sezioni riunite, la Commissione proporrà al Ministro il decreto definitivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 agosto 1886.

UMBERTO.

COPPINO.

Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.