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LEGGE 15 aprile 1886, n. 3818

Concernente la personalità giuridica delle Società di mutuo soccorso. (086U3818)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2020)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 19-12-2012
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  ((Le  societa'  di  mutuo  soccorso  conseguono   la   personalita'
giuridica nei modi stabiliti dalla presente  Legge.  Esse  non  hanno
finalita' di lucro, ma perseguono finalita'  di  interesse  generale,
sulla base del principio costituzionale di sussidiarieta', attraverso
l'esclusivo svolgimento in favore  dei  soci  e  dei  loro  familiari
conviventi di una o piu' delle seguenti attivita': 
 
    a) erogazione di trattamenti  e  prestazioni  socio-sanitari  nei
casi di infortunio, malattia ed invalidita'  al  lavoro,  nonche'  in
presenza di inabilita' temporanea o permanente; 
 
    b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai
soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; 
 
    c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di  contributi
economici ai familiari dei soci deceduti; 
 
    d) erogazione di contributi economici e di servizi di  assistenza
ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio  economico
a seguito dell'improvvisa perdita di  fonti  reddituali  personali  e
familiari e in assenza di provvidenze pubbliche. 
  Le attivita' previste dalle lettere a) e b) possono  essere  svolte
anche attraverso l'istituzione  o  la  gestione  dei  fondi  sanitari
integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.))