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LEGGE 15 aprile 1886, n. 3818

Concernente la personalità giuridica delle Società di mutuo soccorso. (086U3818)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2020)
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Testo in vigore dal:  14-5-1886 al: 18-12-2012
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Art. 1



Possono conseguire la personalità giuridica, nei modi stabiliti da questa legge, le Società operaie di mutuo soccorso che si propongono tutti od alcuno dei fini seguenti:

assicurare ai soci un sussidio, nei casi di malattia, d'impotenza al lavoro o di vecchiaia;

venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti.