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REGIO DECRETO 30 novembre 1884, n. 2857

Che modifica il Regio decreto del 12 agosto 1883 numero 1592 (Serie 3ª). (084U2857)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-1-1885 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª);
Veduto il R. decreto 1° marzo 1883, n. 1278 (Serie 3ª);
Veduto il R. decreto 12 agosto 1883, n. 1592 (Serie 3ª);
Sentita la Commissione permanente per l'abolizione del corso forzoso, instituita con l'art. 24 della legge 7 aprile 1881;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle Finanze e ad interim del Tesoro e del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È soppressa la disposizione contenuta nel comma 2° dell'articolo 2 del surriferito Nostro decreto del 12 agosto 1883, con effetto a partire dal 1° luglio p. p.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1884.

UMBERTO.

A. Magliani.
B. Grimaldi.

Visto, Il Guardasigilli: Pessina.