stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 agosto 1884, n. 2644

Concernente le derivazioni di acque pubbliche. (084U2644)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  11-2-1885 al: 31-12-1916
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Nessuno può derivare acque pubbliche, né stabilire su queste mulini ed altri opifici, se non ne abbia un titolo legittimo o non ne ottenga la concessione dal Governo, la quale è assoggettata al pagamento di un canone, ed alle condizioni stabilite dalla presente legge.