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REGIO DECRETO 31 dicembre 1883, n. 1826

Col quale si fa un'aggiunta all'articolo 13 del regolamento per l'attuazione della legge sul tiro a segno nazionale. (083U1826)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-1-1884 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (Serie 3ª), sul Tiro a segno nazionale;

Visto il Nostro decreto in data 15 aprile 1883, con cui è approvato il regolamento per l'attuazione della legge sul Tiro a segno nazionale;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'Interno e della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 13 del regolamento per l'attuazione della legge sul Tiro a segno nazionale, approvato col Nostro decreto 15 aprile 1883, è aggiunto il seguente comma:

«Qualora alla prima votazione non intervenga il terzo dei soci, e si debba procedere ad una seconda votazione, questa sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'adunanza per la nomina della presidenza suddetta.»

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1883.

UMBERTO.

Ferrero.
Depretis.

Visto, Il Guardasigilli: Savelli.