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REGIO DECRETO 25 novembre 1883, n. 1800

che autorizza la vendita di beni dello Stato, descritti nell'annessavi tabella. (083U1800)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1884
La Tabella annessa al provvedimento è stata in parte pubblicata successivamente in GU n. 11 del 14-01-1884.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  27-1-1884 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro,
Vista la tabella dei beni immobili non destinati per la loro natura e provenienza a far parte del Demanio pubblico, composta di 115 articoli, per il complessivo valore di lire quattordicimila duecentotrentuna e centesimi novantadue (L. 14,231 92);
Visto l'articolo 13 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, e l'articolo 52 del regolamento approvato col R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852;
Ritenuto che l'alienazione di tali beni, mentre torna utile all'Erario, non pregiudica affatto l'interesse pubblico, né i diritti dè terzi;

Udito

l'avviso del Consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, del complessivo valore di stima di lire quattordicimila duecento-trentuna e centesimi novantadue (L. 14,231 92).

L'alienazione si farà con le norme stabilite dal R. decreto in data 30 maggio 1875, n. 2560 (Serie 2ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1883.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, Il Guardasigilli: Savelli.