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REGIO DECRETO 9 dicembre 1883, n. 1786

Col quale è costituito in sezione elettorale autonoma il comune di Fara Filiorum Petri. (083U1786)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-1-1884 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia dl Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Fara Filiorum Petri per la sua separazione dalla sezione elettorale di Casacanditella, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Fara Filiorum Petri ha 120 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Fara Filiorum Petri è separato dalla sezione elettorale di Casacanditella, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Chieti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1883.

UMBERTO.

Depretis.

Visto, Il Guardasigilli: Savelli.