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LEGGE 9 luglio 1883, n. 1505

Che ripartisce fra lo Stato e gli enti interessati la spesa necessaria alla esecuzione delle opere di bonificamento dell'agro romano. (083U1505)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-8-1883 al: 15-12-2009
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Art. 1



Delle lire 5,200,000 stanziate al n. 5 della tabella D annessa alla legge 23 luglio 1881, n. 333 (Serie 3ª), lire 4,000,000 saranno erogate per le opere di bonificamento dell'Agro romano, contemplate dal paragrafo A dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1878, n. 4642 (Serie 2ª).