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LEGGE 8 luglio 1883, n. 1470

Concernente lo stato dei sotto ufficiali del regio esercito. (083U1470)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  1-1-1884 al: 15-12-2009
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Art. 1



I sottufficiali dell'esercito si reclutano:

a) Fra i caporali dei corpi, che ne siano meritevoli e abbiano 18 mesi di servizio;

b) Fra gli allievi sottufficiali dei riparti di istruzione e dei corpi, che abbiano ultimato con successo il corso stabilito per la nomina a sergente;

c) Fra gli allievi della Scuola militare o dell'Accademia militare, che al termine del 2° o 3° corso non possano essere promossi sottotenenti per deficienza in qualche materia d'esame, la quale però non sia di regolamento militare.

Sono inscritti nei ruoli col grado di sergente;

d) Gli ufficiali di complemento, che, a senso dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1882, n. 830, abbiano la dimissione dal grado;

e) I militari di cui al capoverso d dell'articolo 1 della precitata legge, che non furono nominati sottotenenti di complemento;

f) I volontari di un anno, che abbiano riportato il certificato d'idoneità a sergente;

g) I caporali maggiori che all'atto del loro invio in congedo illimitato siano promossi al grado di sergente.