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REGIO DECRETO 24 dicembre 1882, n. 1173

Che al consorzio irriguo di S. Giorgio lomellina accorda la facoltà di discutere il contributo dei soci coi privilegi del fisco. (082U1173)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-2-1883 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge del 29 maggio 1873, n. 1387 (Serie 2ª);
Veduta la domanda del 1° dicembre 1882, con la quale il Consorzio irriguo di San Giorgio Lomellina chiede la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci;
Visto l'atto costitutivo del Consorzio, il regolamento e gli altri atti relativi;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Al Consorzio irriguo di San Giorgio Lomellina, provincia di Pavia, è conceduta la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1882.

UMBERTO.

Berti.

Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.