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REGIO DECRETO 24 settembre 1882, n. 997

Che costituisce sessioni elettorali con aggregazione di più comuni. (082U0997)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/1882
La Tabella annessa al provvedimento è stata pubblicata nel SO relativo alla GU n. 225 del 26-09-1882.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-10-1882 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Visti

gli articoli 47, alinea, e 48, alinea 1°, della legge elettorale politica 22 gennaio 1882, n. 593 (Serie 3ª), Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le sezioni elettorali da costituirsi con aggregazione di comuni o frazioni di comuni, e le designazioni dei rispettivi capoluoghi ove debbono riunirsi gli elettori, a senso degli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882, numero 593 (Serie 3ª), sono costituite e stabilite come dalla annessa tabella che, firmata d'ordine Nostro dal predetto Nostro Ministro per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, formerà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 24 settembre 1882.

UMBERTO.

Depretis.

Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.

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NB. La Tabella sarà stampata in appositi fogli di Supplemento a questo numero.