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LEGGE 30 maggio 1882, n. 768

Colla quale vengono presi alcuni provvedimenti relativi all'associazione italiana della Croce Rossa. (082U0768)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-6-1882 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad erigere in Corpo morale l'Associazione italiana della Croce Rossa, rappresentata dal Comitato centrale, residente in Roma, e costituitasi in seguito alle deliberazioni della Conferenza internazionale di Ginevra 26, 29 ottobre 1863, e di dispensarla dalla tutela ordinaria delle Opere pie, assoggettandola all'unica tutela e sorveglianza dei Ministri della Guerra e della Marina ai quali apparterrà di approvarne lo statuto.

Alla detta Associazione italiana della Croce Rossa il Governo del Re potrà concedere l'uso esclusivo dei distintivi e titoli che sono previsti dall'articolo 7 della convenzione internazionale di Ginevra 22 agosto 1864, e potrà pure, in tempo di guerra, accordarle l'uso delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie dello Stato, come faciente parte dell'esercito.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1882.

UMBERTO.

Ferrero.

Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.