stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 dicembre 1881, n. 513

Che approva gli stati di prima previsione della spesa per l'anno 1882 del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, non che quelli dell'entrata e della spesa per l'amministrazione del Fondo di culto. (081U0513)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1882
Lo Stato di prima previsione annesso al provvedimento è stato pubblicato nel SO relativo alla GU n. 304 del 30-12-1881.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal:  10-1-1882 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1882 il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge (Tabella A).