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REGIO DECRETO 5 dicembre 1880, n. 5816

Portante iscrizione di rendita a favore del fondo pei culto, per beni stabili dal demanio appresi ad enti morali ecclesiastici soppressi. (080U5816)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/1881
Gli Allegati E, F, G, H, I, K, L, M sono stati pubblicati successivamente nelle seguenti Gazzette: GU n. 46 del 25-02-1881, GU n. 49 del 01-03-1881, GU n. 50 del 02-03-1881, GU n. 56 del 09-03-1881, GU n. 57 del 10-03-1881.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-3-1881 al: 15-12-2010
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Art. 1



Le rendite liquidate pei beni devoluti al Demanio, e quelle corrispondenti alla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intiero patrimonio degli Enti morali ecclesiastici soppressi, indicati negli elenchi allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, controfirmati dai Nostri Ministri del Tesoro e di Grazia e Giustizia e dei Culti od annessi al presente decreto, sono rispettivamente accertate nelle somme annue esposte nelle colonne 5 e 6 degli elenchi stessi.

Sono parimenti accertate nelle somme esposte nella colonna 10 degli anzidetti elenchi le rate di rendita pel tempo decorso dalle prese di possesso dei beni immobili, operate per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866, fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali ecclesiastici sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio in esecuzione del Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519.