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REGIO DECRETO 18 novembre 1877, n. 4197

Che autorizza la vendita di beni dello Stato del complessivo valore di lire 21,664.95. (077U4197)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1878 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  23-1-1878 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro delle Finanze,
Vista la tabella dei beni per loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di numero 62 articoli, per il complessivo valore di lire ventunmila seicentosessantaquattro e centesimi novantacinque;
Ritenuto che l'alienazione di tali beni mentre torna utile alle Finanze dello Stato, non pregiudica affatto l'interesse pubblico, né i diritti dei terzi;

Sentito

l'avviso del Consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, del complessivo valore di lire ventunmila seicentosessantaquattro e centesimi novantacinque.