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LEGGE 29 giugno 1875, n. 2612

Colla quale sono prorogate le facoltà accordate al Governo per la riunione dei piccoli comuni. (075U2612)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1875 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-8-1875 al: 15-12-2009
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Art. 1



Le facoltà accordate dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 250 della legge comunale, e le altre disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1870, n. 5815, sono prorogate per cinque anni a contare dal 1° luglio prossimo venturo.