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LEGGE 3 giugno 1875, n. 2535

Proroga di tre anni il termine per l'alienazione o divisione dei terreni ex-ademprivili in Sardegna. (075U2535)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/1875 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-6-1875 al: 16-1-1878
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine di un biennio accordato alle Deputazioni provinciali dell'Isola di Sardegna con l'art. 3 della legge 18 agosto 1870, n. 5839, per l'alienazione o divisione d'ufficio dè terreni ex-ademprivili, è prorogato di tre anni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1875.

VITTORIO EMANUELE.

G. Finali.