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REGIO DECRETO 20 dicembre 1874, n. 2314

Che aggiunge alla Tabella n.9, annessa al Regio Decreto 1°aprile 1861, n.4825, i Maestri armaiuoli di 1ª,2ª e 3ª classe. (074U2314)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1875 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-1-1875 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 1° aprile 1861, n. 4825, sul riordinamento dello stato maggiore generale della Real Marina e del corpo Reale Equipaggi;
Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;

Sulla

proposta del Nostro Ministro della Marina, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Alla tabella n. 9 annessa al R. decreto 1° aprile 1861, n. 4825, sono aggiunti i maestri armaiuoli di 1ª, 2ª e 3ª classe. Essi avranno diritto alle stesse competenze che sono fissate pei maestri d'ascia delle classi corrispondenti e non potranno superare n. di 36 complessivamente fra le tre Divisioni del corpo R. Equipaggi e per le tre classi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

S. De St-Bon.