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LEGGE 8 marzo 1874, n. 1834

Che accorda facoltà al Ministro delle Finanze di accettare in cambio rendita di titoli di debiti pubblici redimibili dello Stato, contro rendita di titoli consolidati 5 per cento (074U1834)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1874 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-4-1874 al: 23-7-1894
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Art. 1



È data facoltà al Ministro delle Finanze di accettare in cambio, mediante speciali convenzioni, rendita di titoli di debiti pubblici redimibili dello Stato, contro rendita di titoli consolidati 5 per cento, purché l'importo della nuova rendita 5 per cento da darsi nelle singole contrattazioni non superi quella alla quale viene sostituita, tenuto conto anche della diversa decorrenza dei rispettivi interessi.