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LEGGE 18 dicembre 1873, n. 1726

Concernente il passaggio del servizio del debito pubblico e di quello dei depositi e prestiti dalle Prefetture alle Intendenze di finanza. (073U1726)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1874 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-1-1874 al: 15-12-2009
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Art. 1



Le operazioni di debito pubblico e quelle concernenti il servizio dei depositi e dei prestiti potranno essere richieste all'Amministrazione del Debito Pubblico ed a quella della Cassa dei Depositi e dei Prestiti, fuori del luogo di loro sede, per l'intermedio delle Intendenze di finanza, presso le quali si potranno pure eseguire le dichiarazioni di traslazione, tramutamento, vincolo, svincolo ed altre che, secondo la Legge del 10 luglio 1861, n. 94, sono permesse presso l'Amministrazione del Debito Pubblico.